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Legge 27/12/2002 n. 2891. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, č istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione 2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonchč di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalitā di realizzazione e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni f) stabilisce le modalitā con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie. 3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identitā elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con Decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro a) convenzioni con istituti di credito o finanziari b) contributi di privati interessati a forme di promozione c) ricorso alla finanza di progetto d) operazioni di cartolarizzazione. 5. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattivitā, salvaguardando il principio della loro usabilitā b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi elearning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti. 6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la informatizzazione delle prefetture č autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze č istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilitā, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente Legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal Decreto-Legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo č destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con Decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite le modalitā di presentazione delle istanze degli interessati, nonchč di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilitā di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. 2. Il comma 4 dell'articolo 103 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, č abrogato. Art. 28 (Acquisizione di informazioni) 1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica. 2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze puō acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunitā europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. 4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalitā e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 6. Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilitā interno, nonchč i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalitā e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, cittā e autonomie locali e la Corte dei conti". 7. Il Decreto previsto dal comma 6 č emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Art. 29 (Patto di stabilitā interno per gli enti territoriali) 1. Ai fini della tutela dell'unitā economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilitā e crescita, nonchč alla condivisione delle relative responsabilitā, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilitā interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economicofinanziaria. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilitā interno nei confronti dei propri enti strumentali. 4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento. 5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 č calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilitā in terno b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamitā naturali, nonchč quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. 6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non puō essere superiore a quello dell'anno 2001. 7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 č calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati
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